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Qui di seguito trovate le imprese di assicurazione con cui l’agenzia Assicurazioni Grumelli & Partners ha in corso regolari mandati alla data del presente documento, e relativi recapiti per l’inoltro dei reclami.

In relazione al contratto proposto, la procedura e le modalità di presentazione o inoltro dei reclami è la seguente:

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma

Global Assistance S.p.A.

Piazza Diaz 6, 20123 Milano

UCA Assicurazione spese legali e peritali S.p.A.

Ufficio Relazioni con la Clientela – Via S. Francesco da Paola n° 22 – 10123 – TORINO

Tua Assicurazioni SpA Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Ass. Soc. Coop

Servizio Reclami di Gruppo, Lungadige Cangrande 16 – 37126 Verona

Geniallpiù

Genialloyd Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri 3 – 20145 Milano
    • Invia un fax a:
      +39 02 94340088

Gestione reclami

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi:

  1. All’IVASS – Servizio di tutela del Consumatore – divisione Gestione Reclami, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario dall’Impresa, inoltrando l’apposito modulo disponibile sul sito ivass.it, attraverso i seguenti canali:
  • Via posta: IVASS, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma
  • Via fax 06 42133206
  • Via PEC all’indirizzo: consumatore@pec.ivass.it
  1. All’arbitrato, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza.
  2. Alla conciliazione paritetica: il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo, può avvalersi di tale strumento in presenza dei seguenti requisiti:
  • Richiesta di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti all’Impresa non superiore a 15.000,00 euro;
  • Assenza di risposta da parte dell’Impresa;
  • Diniego del risarcimento;
  • Offerta accettata solamente a titolo di acconto.

Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema.

Qualora si voglia rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, è fatto obbligo ricorrere in via preliminare:

  1. Alla negoziazione assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti.
  2. Alla Mediazione, il D.Lgs. 28/2010, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L: 21 giugno 2013, n. 69, prevede, infatti l’obbligo di esprimere il procedimento di mediazione civile in materia di responsabilità medica e sanitaria e per tutti i contratti assicurativi (ad esclusione del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti).

In tal caso, l’istanza di mediazione dovrà essere presentata con l’assistenza del proprio avvocato presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia e successivamente inoltrata alla Compagnia all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.